Il Consiglio di stato licenzia,
in seconda battuta, il regolamento messo a punto dal ministero.
Non serve abilitarsi
per insegnare
Supplenze: è sufficiente il titolo di studio
della disciplina
Via libera del Consiglio di stato al regolamento sulle
supplenze. L'ok dei giudici amministrativi, dopo che il
ministero ha corretto il testo seguendo le indicazioni degli
stessi giudici, è contenuto nel parere 775/2007.
Un passo avanti, dunque,verso la riapertura delle graduatorie
di circolo e di istituto e la fissazione dei termini di
presentazione delle domande. Che sarà disposta dopo
la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale. Dopo di
che i docenti precari potranno avere la possibilità
di concorrere anche per le supplenze che saranno attribuite
dai dirigenti scolastici. Tale beneficio è previsto
non solo per i docenti che sono in graduatoria ad esaurimento
(prima fascia) ma anche per gli abilitati non inseriti negli
elenchi provinciali (II fascia) e per gli aspiranti docenti
che hanno il titolo di studio per insegnare la disciplina,
ma non hanno l'abilitazione.
Ore eccedenti
L'amministrazione scolastica ha ribadito che le ore eccedenti
devono essere assegnate ai docenti interni in possesso della
relativa abilitazione. Senza specificare che tale adempimento
può essere effettuato solo dopo avere soddisfatto
il diritto al complemento o all'innalzamento dell'orario
di cattedra dei supplenti. Tale diritto, peraltro, rileva
dall'articolo 37 del contratto di lavoro. Che in quanto
norma pattizia, prevale sulla norma di legge, quale è
la norma contenuta nel regolamento. Per lo meno secondo
la gerarchia delle fonti.
Uno scontro frontale, dunque, tra fonti in parte concorrenti
che, in ogni caso, non mancherà di esporre i dirigenti
scolastici al rischio di responsabilità amministrative.
Resta il fatto che le disposizioni contrattuali derogano
le norme regolamentari, salvo che la legge non disponga
espressamente il contrario (si veda l'articolo 2, comma
2 del decreto legislativo 165/2001). E tale espressa previsione,
nel caso del diritto al completamento, non è contenuta
in alcuna legge. Di qui la probabile soccombenza in giudizio
dell'amministrazione, qualora, tale diritto venisse negato
per dirottare eventuali ore eccedenti su docenti di ruolo.
Insomma, un errore evidente, che poteva essere evitato
prevedendo la salvezza dell'articolo 37 del contratto. Ma
ormai non c'è più tempo per le modifiche.
Completamento
Paradossalmente il nuovo regolamento affronta il problema
del completamento disponendo il frazionamento della cattedra
per consentire tale diritto. In buona sostanza, dunque,
il docente precario, titolare di uno spezzone, qualora dovesse
essere fatto oggetto di una proposta di lavoro per una cattedra
intera, potrà chiedere che gliene venga assegnata
solo una parte. In modo tale da ottenere l'innalzamento
dell'orario oppure il completamento. Dunque: l'aumento delle
ore, fino al completamento dell'orario di cattedra, mediante
l'assemblaggio tra lo spezzone di titolarità e un
ulteriore spezzone derivante dal frazionamento della cattedra
offerta con l'ulteriore proposta di lavoro. Tale previsione
sembrerebbe collidere con l'assegnazione degli spezzoni
ai docenti di ruolo che, di fatto, vanificherebbe il diritto
al completamento. Ma tant'è. Nulla di fatto per i
completamenti tra province limitrofe. A questo proposito,
il ministero ha chiarito che l'eventuale contemporanea prestazione
di supplenze in due province creerebbe contrasti sul criterio
di facile raggiungibilità e pressioni sui dirigenti
scolastici.
Sanzioni
L'amministrazione, su richiesta del Consiglio di stato,
ha chiarito la questione della sanzioni. È prevista
la impossibilità di ottenere incarichi fino a due
anni per chi rinuncia o abbandona una supplenza. Ma è
prevista una deroga in favore di chi si licenzia per gravi
motivi personali o familiari, che però devono essere
documentati.
22/05/2007
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